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Copyright: come funziona in ambito artistico?



Il copyright, anche noto come legge sul diritto d’autore, ha lo scopo di tutelare dal plagio le opere creative. Il genere dell’opera è irrilevante, essa può essere infatti una canzone, una storia, un disegno, una fotografia o qualunque altra cosa creata da un autore. La protezione non è tuttavia da intendersi come relativa ad un servizio offerto o al metodo di realizzazione utilizzato, ma più all’essenza dell’opera stessa  e a ciò che essa intende esprimere.

 

Come si entra in possesso dei diritti d’autore

Solitamente, chi realizza concretamente l’opera ne è anche considerato il titolare dei diritti. Lo scrittore che scrive il libro, il musicista che compone una canzone o l’artista che disegna un quadro, ad esempio. C’è tuttavia un’eccezione che riguarda i casi in cui l’opera viene commissionata su precise indicazioni altrui.

In questi frangenti il proprietario del copyright sarà colui che ha assegnato l’incarico, ma l’artista che ha svolto materialmente il lavoro vedrà comunque riconosciuta la proprietà morale dei diritti. Questi diritti sono per legge: inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili.

I diritti d’autore, invece, sono regolamentati dall’articolo 25 l.a. e possono essere trasferiti tramite vendita a terzi. Essi durano per tutta la vita dell’autore e per ulteriori 70 anni dopo la sua dipartita. Contrariamente a quanto succede con brevetti e marchi, i copyright non devono essere né depositati né registrati, ma si acquisiscono automaticamente alla creazione dell’opera.

Gli artisti, tuttavia, possono tutelarsi depositando l’opera presso gli uffici preposti della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), la quale può fornire prova certa della paternità dell’opera, accompagnata dalla data di creazione di quest’ultima. Pur non essendo obbligatoria la registrazione alla SIAE, è importante farlo per poter esercitare a pieno alcuni diritti connessi.

 

Quali sono i dritti esclusivi acquisiti col copyright?

Quando un autore da vita ad un’opera, automaticamente né acquista il copyright, come già asserito in precedenza. In termini legali ciò significa che ne possiede i diritti:

  • di esclusività sulla riproduzione;
  • di esecuzione;
  • di distribuzione;
  • di noleggio;
  • di prestito;
  • di elaborazione e trasformazione.

Questi diritti, tutti o in parte, possono essere ceduti a terzi tramite vendita. L’importo da corrispondere varia in base al tipo di opera e a quanti e quali diritti si intendono acquistare. In Italia esistono due tipologie di deposito principali: quella alla SIAE per opere inedite (da effettuarsi prima della pubblicazione delle stese) e quella per le opere pubbliche che deve essere effettuata presso il Consiglio dei Ministri.




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